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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – Luglio 2003

Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita’ per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge del 22 febbraio 2001, n. 36, e, in particolare,
l’art. 4, comma 2, lettera a), che prevede che con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanita’, siano
fissati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli
obiettivi di qualita’ per la protezione dalla esposizione della
popolazione, nonche’ le tecniche di misurazione e di rilevamento dei
livelli di emissioni elettromagnetiche;
Vista la raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del
12 luglio 1999, pubblicata nella G.U.C.E. n. L199 del 30 luglio 1999,
relativa alla limitazione delle esposizioni della popolazione ai
campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz;
Considerato che con il decreto interministeriale 10 settembre 1998,
n. 381, il Governo ha gia’ provveduto, in ottemperanza all’art. 1,
comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, a fissare limiti di
esposizione, misure di cautela e ad indicare le procedure per il
conseguimento degli obiettivi di qualita’ ai fini della tutela
sanitaria della popolazione per quanto attiene ai campi
elettromagnetici connessi al funzionamento e all’esercizio dei
sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi e che si
rende necessario completare il campo di applicazione come richiesto
dalla legge quadro n. 36 del 22 febbraio 2001;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita’, espresso nella
seduta del 24 giugno 2002;
Preso atto della dichiarazione del Comitato internazionale di
valutazione per l’indagine sui rischi sanitari derivanti
dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
(CEM);
Preso atto che non e’ stata acquisita l’intesa della Conferenza
unificata, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 febbraio 2003, con la quale e’ stato deciso che debba
avere ulteriore corso il presente decreto;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
Sulla proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro della salute;

Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione

  1. Le disposizioni del presente decreto fissano i limiti di
    esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti
    a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella
    popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici
    generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300
    GHz. Il presente decreto fissa inoltre gli obiettivi di qualita’, ai
    fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi
    medesimi e l’individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli
    di esposizione.
  2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi
    di qualita’ di cui al presente decreto non si applicano ai lavoratori
    esposti per ragioni professionali oppure per esposizioni a scopo
    diagnostico o terapeutico.
  3. I limiti e le modalita’ di applicazione del presente decreto,
    per gli impianti radar e per gli impianti che per la loro tipologia
    di funzionamento determinano esposizioni pulsate, sono stabilite con
    successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
    sensi dell’art. 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001,
    n. 36.
  4. A tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
    elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz,
    generati da sorgenti non riconducibili ai sistemi fissi delle
    telecomunicazioni e radiotelevisivi, si applica l’insieme completo
    delle restrizioni stabilite nella raccomandazione del Consiglio
    dell’Unione europea del 12 luglio 1999.
  5. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n.
    36, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
    Bolzano provvedono alle finalita’ del presente decreto nell’ambito
    delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle
    relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi
    ordinamenti.
  6. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n.
    36, nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia, le
    norme e le modalita’ di applicazione del presente decreto sono
    stabilite, tenendo conto delle particolari esigenze al servizio
    espletato, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
    Ministri su proposta del Ministero dell’ambiente e della tutela del
    territorio.