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5G: i sindaci non possono vietare le antenne. Lo dice il dl Semplificazioni

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Articolo di Isabella Policarpio, Money.it

Non si può vietare o limitare la nuova connessione 5G nelle città italiane: i sindaci, anche se contrari, devono attenersi ai parametri stabiliti dal governo. Così impone il decreto sulla semplificazione amministrativa, ma scattano le prime proteste.

La nuova rete di connessione 5G torna a far parlare di sé, stavolta in merito al decreto Semplificazioni, in vigore dal 16 luglio 2020. Qui infatti si stabilisce che i sindaci non possono vietare o limitare l’installazione delle antenne per il 5G, in quanto necessarie alla rivoluzione digitale prospettata dal provvedimento governativo.

Ciò significa che, anche se scettici e contrari, ai sindaci è preclusa la facoltà di impedire la localizzazione delle antenne e di qualunque altra tipologia di campo elettrico, magnetico o elettromagnetico necessario al funzionamento del 5G. Quindi i primi cittadini dovranno attenersi alle direttive nazionali stabilite nel decreto legge 76/2020.

La notizia ha scatenato accese proteste, in particolare tra i sindaci di Vicenza e Reggio Calabria. Ribadiamo però che non esiste alcuna prova scientifica che abbia dimostrato la correlazione tra la nuova rete di connessione e i danni alla salute su animali e persone.
Il decreto Semplificazioni blocca i sindaci contrari al 5G

Il divieto in capo ai primi cittadini è stato confermato dal Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione che ha ribadito quanto stabilito dal dl Semplificazioni all’articolo 38, comma 6:

“I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4.”

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