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TIM e Linkem, parere favorevole da AGCOM su proroga e trasferimento frequenze 3.4 – 3.6 GHz

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IM e Linkem hanno incassato il parere favorevole dell’AGCOM in merito alla loro richiesta di proroga e trasferimento reciproco delle proprie frequenze in banda 3,4 – 3,6 GHz, che fanno parte di quelle utilizzabili per il 5G.

La notizia è stata resa nota con la delibera 66/22/CONS (ecco il documento completo), pubblicata lo scorso 10 Marzo 2022 sul sito dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il cui documento risale al 3 Marzo 2022.

Con questa delibera l’AGCOM ha fornito il proprio parere al Ministero dello Sviluppo Economico sull’autorizzazione degli operatori Linkem e TIM al trasferimento reciproco e proroga di diritti individuali d’uso di radiofrequenze in banda 3,4 – 3,6 GHz.

Si tratta di alcune delle frequenze delle cosiddette bande pioniere della rete 5G, la cui porzione 3,6 – 3,8 GHz è stata già assegnata tramite l’asta del 2018 agli operatori mobili TIM, Vodafone, Iliad e WINDTRE, mentre le frequenze della porzione oggetto della richiesta di TIM e Linkem erano state assegnate nel 2008 ad alcuni operatori internet wireless, con concessione per 15 anni (quindi in scadenza nel 2023) ma che è stata prorogata fino a fine 2029 per quasi tutti gli operatori ad esclusione di TIM.

Le richieste di TIM e Linkem e la consultazione pubblica

In questo senso, le richieste inviate da TIM e Linkem ad Agosto 2021 al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) prevedevano l’autorizzazione al trasferimento reciproco e alla proroga fino al 31 Dicembre 2029 dei loro diritti d’uso delle frequenze in banda 3,4 – 3,6 GHz.

Nello specifico, con l’istanza è stata chiesta la proroga al 31 Dicembre 2029 dei diritti d’uso che Linkem acquista da TIM in virtù dell’accordo reciproco in nove regioni d’Italia. TIM chiede inoltre la proroga dei diritti d’uso delle frequenze nella banda 3,4 – 3,6 GHz che non sono oggetto del trasferimento a Linkem e che resterebbero nella propria titolarità.

In dettaglio, la proposta di cessione prevede il trasferimento da TIM a Linkem dei diritti d’uso detenuti limitatamente a una porzione di 20 MHz nelle regioni Abruzzo, Umbria, Lazio, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sardegna.

Invece, Linkem intende cedere a TIM i diritti d’uso limitatamente a una porzione di 20 MHz nelle regioni Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto, Val d’Aosta e Sicilia, oltre che nelle regioni Marche ed Emilia-Romagna di cui è formalmente titolare Go Internet e che però Linkem avrà acquisito esercitando l’opzione all’acquisto.

Il MISE aveva poi richiesto all’AGCOM il suo parere di competenza e l’Autorità aveva avviato così la consultazione pubblica con la delibera 315/21/CONS del 7 Ottobre 2021.

Alla consultazione pubblica hanno partecipato, presentando contributi scritti, i seguenti operatori: Eolo, Fastweb, Iliad, Linkem, TIM, Vodafone, WINDTRE. Tra questi, Fastweb, Linkem, TIM, Vodafone e WINDTRE sono anche stati sentiti in audizione su propria richiesta.

L’Antitrust ha fornito un parere negativo

Nella delibera pubblicata in questi giorni in cui l’AGCOM ha espresso il proprio parere sull’operazione di trading delle frequenze fra i due operatori, sono contenute le risultanze della predetta consultazione pubblica seguendo l’ordine degli argomenti esposti nel testo in consultazione, le conseguenti valutazioni dell’Autorità, i termini del parere dell’AGCM, e la decisione finale per la formulazione del parere di risposta al MISE.

Come riportato dall’AGCOM, l’Antitrust, nella sua riunione del 15 Febbraio 2022, ha deliberato le osservazioni contenute nel parere S4397, trasmesso all’Autorità.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato (AGCM) ha quindi formulato il proprio parere relativamente al trading delle frequenze, ritenendo che “il trasferimento da Linkem a TIM dei diritti d’uso e la proroga dei diritti d’uso già detenuti da TIM possano determinare rischi di natura concorrenziale e profili di discriminazione tra operatori e che in assenza di investimenti e di utilizzo di una risorsa frequenziale si sia avuto “un accaparramento di una risorsa scarsa che avrebbe potuto essere utilizzata per l’erogazione di servizi FWA da parte di altri operatori”.

L’Antitrust ritiene quindi che “tale operazione presenti diversi profili di criticità per la concorrenza statica e dinamica nei mercati delle telecomunicazioni. Infatti, nei mercati delle telecomunicazioni fisse, TIM potrà servire tutte le aree del territorio italiano non solo con le tecnologie rame e fibra, ma anche con le tecnologie FWA, potendo rafforzare la propria posizione dominante, contando su reti più estese”.

In generale, quindi, l’AGCM ha ritenuto che l’operazione di scambio delle frequenze tra TIM e Linkem possa pregiudicare la concorrenza nei mercati rilevanti in esame, di dimensione geografica nazionale, “nella misura in cui tale operazione complessivamente estenda la rete FWA di TIM” e possa “rafforzare la posizione dominante di TIM nei mercati delle telecomunicazioni fisse e, inoltre, sottraendo risorse scarse ad altri operatori, ne riduce la loro capacità competitiva, compromettendo la concorrenza statica e dinamica”.

Alla luce delle suddette considerazioni l’AGCM ha quindi ritenuto che “lo scambio di frequenze condizionato all’estensione temporale del diritto d’uso delle frequenze detenute in capo a TIM appare idonea a determinare criticità concorrenziali nei mercati interessati”.

Il parere positivo dell’AGCOM

Secondo l’AGCOM, l’Antitrust si è espressa negativamente non sul trading in senso assoluto, bensì limitatamente allo “scambio di frequenze condizionato all’estensione temporale del diritto d’uso delle frequenze detenute in capo a TIM”.

L’Autorità afferma quindi che il giudizio negativo espresso dall’AGCM sul trading sia “traducibile in un parere negativo all’autorizzazione dell’Accordo nel suo complesso”.

In questo senso, preso atto del parere dell’Antitrust, l’AGCOM ha invece fatto delle valutazioni diverse che hanno poi portato al suo parere favorevole all’operazione.

Nello specifico, tenuto conto degli esiti della consultazione, in relazione alle istanze formulate da TIM e Linkem, l’Autorità, acquisito e considerato il parere dell’AGCM, ha ritenuto di esprimere un orientamento favorevole, per quanto di sua competenza, all’autorizzazione al trading delle frequenze in banda 3,4 – 3,6 GHz sia nella direzione da Linkem a TIM sia nella direzione da TIM a Linkem, come richiesto dagli operatori, ritenendo che non vi siano distorsioni della concorrenza in conseguenza del trasferimento.

L’Autorità ha espresso un orientamento favorevole anche all’autorizzazione alla proroga al 31 Dicembre 2029 dei diritti d’uso che passerebbero nella titolarità di Linkem e di quelli che rimarrebbero nella titolarità di TIM ad esito della cessione, alle stesse condizioni già previste per le proroghe concesse agli altri operatori su queste frequenze.

Per i motivi appena esposti, l’AGCOM ha deliberato sulle richieste di TIM e Linkem la propria intesa, ai sensi dell’articolo 62, comma 3, del nuovo Codice delle comunicazioni, in merito all’autorizzazione della proroga dei diritti d’uso in banda 3,4 – 3,6 GHz, e il proprio parere favorevole, ai sensi dell’articolo 64, comma 3, del nuovo Codice, al trasferimento dei diritti d’uso nella stessa banda.

Attraverso questa operazione, l’obiettivo dichiarato da TIM è quello di sviluppare i propri servizi 5G, mentre quello di Linkem è di ottenere una maggior omogeneità della distribuzione dei diritti d’uso delle frequenze (che in questo caso erano state assegnate su base regionale o macroregionale).

Articolo a cura di Simone Nicolosi, mondomobileweb

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